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Per ulteriori informazioni si prega di contattare: boulvert@unina.it
Statuto pubblicato con atto per notar Cecere di Roma del 30.11.2011, (rep. n. 558, racc. n. 285).
Modifica il precedente Statuto
del 1999 ed è in corso di attuazione.

Lo Statuto

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
Art. 1

Il “Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti”, costituito in attuazione dell’articolo 91 della legge 11 luglio 1980 n. 382 dalle Università di Napoli Federico II, Camerino, Catanzaro e Reggio Calabria si propone di rafforzare il carattere internazionale della cultura e dell’esperienza storica e giuridica in una stagione decisiva per la costruzione di un nuovo sistema sovranazionale, che nella tradizione del diritto romano può trovare il fondamento necessario a trasformare un insieme eterogeneo di norme e di regolamenti nel diritto d’Europa. A tal fine esso intende soprattutto valorizzare lo scambio di esperienze e facilitare la realizzazione di progetti comuni nel campo delle ricerche e dell’alta formazione.

Il Consorzio nasce su indicazione della Giuria internazionale del «Premio Boulvert» presieduta dal prof. Luigi Labruna, ordinario nell’Università di Napoli Federico II, e composta dai professori Hans Ankum della Università di Amsterdam, Luigi Capogrossi Colognesi dell’Università di Roma La Sapienza, Alessandro Corbino, Presidente del Centro Romanistico Internazionale Copanello, Michel Humbert dell’Università di Parigi II, Rolf Knütel dell’Università di Bonn, Pierre Lévêque dell’Università di Franche-Comté (Besançon), Joan Miquel dell’Università di Barcellona Pompeu Fabra, Peter Stein del Queens’ College di Cambridge, Gunter Wesener dell’Università di Graz. Il Consorzio ha la finalità di promuovere la ricerca e lo studio delle scienze storiche e giuridiche. Esso ha, altresì, lo scopo di sviluppare studi e riflessioni sul diritto romano, sulla storia degli ordinamenti medioevali e moderni e sulle correlate realtà economiche e sociali, al fine di utilizzare questo patrimonio di sapere per costruire le fondamenta teoriche per la formazione di un comune diritto europeo, che non sia mera somma indecifrabile e incontrollabile di norme e regolamenti.
A tali fini, il Consorzio opera sia nel campo dell’alta formazione che nella ricerca scientifica. Esso organizza, altresì corsi post-laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca, anche in cotutela, seminari intensivi, masters, stages di formazione, anche in altri Paesi, e altre iniziative finalizzate alla qualificazione scientifica dei nuovi quadri; cura inoltre pubblicazioni, anche periodiche, provvedendo alla loro edizione e distribuzione direttamente o tramite editori.
Il Consorzio provvede, tra l’altro, alla creazione di reti di ricerca nazionali e internazionali tra romanisti, storici del diritto intermedio, giuristi positivi, anche in collaborazione con ricercatori operanti in altre aree delle scienze sociali ed economiche per orientare e coordinare le varie competenze specialistiche in un comune sforzo volto alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
Il Consorzio segnala periodicamente alla comunità scientifica internazionale i migliori lavori di giovani studiosi di ogni nazionalità pubblicati in tali ambiti disciplinari. Istituisce ed organizza periodicamente, in particolare, d’intesa con altri soggetti interessati, il «Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert».
Per il conseguimento delle finalità sociali il Consorzio può:
a. compiere tutte le operazioni bancarie necessarie all’attuazione dello scopo;
b. assumere partecipazioni in altri organismi similari che perseguono finalità in ambiti di studio e di ricerca affini ai propri;
c. avvalersi di istituzioni culturali italiane, estere ed internazionali, e della collaborazione di Enti pubblici e privati interessati;
d. stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Università italiane e straniere, con Centri di ricerca e alta formazione, con Enti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali;
e. favorire l’interazione fra Università, Istituti di ricerca ed altri organismi rappresentativi delle scienze giuridiche, in particolare giusromanistiche, garantendo lo scambio delle informazioni e delle conoscenze;
f. promuovere attività di consulenza;
g. promuovere attività di progettazione;
h. compiere qualunque altra attività finalizzata all’attuazione degli scopi del Consorzio.
Il Consorzio si avvale di tutte le normative nazionali e comunitarie, che agevolino in ogni modo la ricerca scientifica e l’alta formazione.
Il Consorzio ha sede in Napoli presso l’Università Federico II.

UNIVERSITÀ CONSORZIATE
Art. 2

Fanno parte del Consorzio:
a. le Università che lo hanno promosso;
b. ogni altra Università che ne faccia domanda, previa delibera di accettazione da parte dell’Assemblea, che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive.
Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante nell’Assemblea.

PATRIMONIO
Art. 3

Le Università di cui all’articolo 1 del presente statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di Euro 18.076 (diciottomilasettantasei) ciascuna, che viene versata entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo.
Ogni altra Università che, ai sensi dell’articolo 2 comma b), entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dall’Assemblea.

FINANZIAMENTI
Art. 4

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:
1. dei contributi erogati per le attività del Consorzio, anche a seguito delle convenzioni e dei contratti di cui all’articolo 1, da Ministeri, dal Cnr, da altre Amministrazioni statali e da soggetti pubblici o privati, italiani, stranieri e internazionali;
2. dei contributi che le singole Università consorziate concordano di versare a partire dal secondo anno di attività del Consorzio;
3. dei contributi erogati, anche in relazione ad accordi internazionali, da Ministeri, da altre Amministrazioni statali, da soggetti pubblici e privati;
4. di fondi europei;
5. di finanziamenti e contributi dei vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell’ambito del perseguimento del proprio oggetto;
6. di eventuali elargizioni e sponsorizzazioni.

ORGANI
Art. 5

Sono organi del Consorzio:
1. L’Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Comitato Scientifico Internazionale
5. Il Collegio dei Revisori dei conti.

L'ASSEMBLEA
Art. 5 bis

L’Assemblea
è composta da un rappresentante per ciascuna delle Università consorziate, scelto dai rispettivi Senati Accademici tra professori universitari, anche a riposo, esperti ed operanti nel settore di attività del Consorzio; da un rappresentante del Comitato Scientifico Internazionale e dal Direttore della rivista «Index» o da un suo delegato;
elegge, nel suo seno, il Presidente del Consorzio;
delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo;
si riunisce, a tal fine, almeno una volta l’anno;
viene convocata dal Presidente del Consorzio, con lettera contenente l’indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno, ed inviata, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della riunione stessa. Viene altresì convocata ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consorzio;
è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Delibera altresì:
1. sentito il Comitato Scientifico Internazionale, su eventuali accordi di collaborazione tra il Consorzio ed altri Enti, pubblici e privati;
2. su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il Comitato Scientifico Internazionale, sull’eventuale costituzione di Centri di ricerca e di studi, disciplinandone l’organizzazione e il funzionamento, e sull’istituzione o soppressione di Unità, Sezioni o Laboratori di Ricerca;
3. su proposta del Comitato Scientifico Internazionale e sentito il Consiglio Direttivo, sull’ammontare e sulla periodicità del «Premio Boulvert»;
4. adotta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le modifiche di questo stesso statuto;
5. delibera sull’ammissione di nuovi componenti del Consorzio e prende atto dei recessi;
6. delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni.
7. nomina i Revisori dei conti di sua competenza ai sensi dell’art. 9;
8. può delegare al Presidente l’adozione di particolari provvedimenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 6

La gestione del Consorzio è affidata al Consiglio Direttivo, composto:
da cinque membri, eletti, nel loro ambito, tre dall’Assemblea, compreso il Presidente del Consorzio, e due dal Comitato Scientifico Internazionale.
Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio.
Il Consiglio Direttivo viene convocato con lettera dal Presidente del Consorzio, contenente l’indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno, ed inviata anche per via telematica almeno quindici giorni prima della riunione stessa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno per la predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta dal Consorzio. Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consorzio.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio Direttivo:
1. nomina i Direttori delle Unità, Sezioni e Laboratori di Ricerca, se creati;
2. predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
3. propone all’Assemblea, sentito il parere del Comitato Scientifico Internazionale, l’istituzione o soppressione delle Unità, Sezioni, o Laboratori di Ricerca;
4. esprime parere all’Assemblea sulla proposta del Comitato Scientifico Internazionale relativa all’ammontare e alla periodicità del «Premio Boulvert»;
5. delibera in materia di convenzioni e contratti;
6. realizza l’attuazione dei piani di attività;
7. adotta eventuali regolamenti di esecuzione del presente statuto;
8. delibera su tutte le questioni riguardanti l’amministrazione ordinaria del Consorzio;
9. può delegare talune delle sue attribuzioni al Presidente o a singoli consiglieri.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Art. 7

Il Presidente del Consorzio è eletto per un triennio dall’Assemblea nel proprio seno e può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente da lui designato tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale del Consorzio.
A tal fine esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti di esecuzione; sovraintende all’attività e all’amministrazione del Consorzio stesso.
Il Presidente inoltre:
1. predispone gli atti dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima loro adunanza successiva;
3. adotta i provvedimenti che gli sono delegati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
4. Alla scadenza del mandato, al Presidente uscente può essere conferito, dall’Assemblea, il titolo onorifico di Presidente emerito del Consorzio, con facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali.

IL COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE
Art. 8

Il Comitato Scientifico Internazionale
è composto dai membri della Giuria internazionale del «Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert» di cui all’articolo 1 di questo statuto. In caso di cessazione per dimissioni o per altro motivo di uno o più membri si provvede alla sostituzione attraverso cooptazione decisa con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.
Fanno altresì parte di diritto del Comitato Scientifico Internazionale il Direttore della rivista «Index» o un suo delegato, nonché il Presidente del Consorzio.
Il Comitato Scientifico Internazionale si riunisce almeno una volta all’anno.
È convocato in seduta straordinaria dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre dei componenti del Comitato stesso.
Il Comitato Scientifico Internazionale costituisce l’organo di consulenza del Consorzio.
A tal fine elabora i piani di attività e formula al Consiglio Direttivo e all’Assemblea proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio.
Esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi con finalità del Consorzio e designa due dei suoi componenti a far parte, ai sensi del precedente articolo 6, del Consiglio Direttivo e uno a far parte dell’Assemblea ai sensi del precedente art. 5 bis.
Per il funzionamento del Comitato Scientifico Internazionale si applicano le norme dettate per il Consiglio Direttivo. Inoltre, in caso di urgenza, le riunioni del Comitato Scientifico Internazionale si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità dell’adunanza si tiene conto del componente non italiano soltanto se intervenga all’adunanza stessa.
I membri emeriti della Giuria del «Premio Boulvert» possono partecipare ai lavori del Comitato Scientifico Internazionale su invito del Presidente del Comitato.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 9

La revisione della gestione amministrativa e contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un supplente, nominati per un triennio, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 16 L. 196/2009 e due dall’Assemblea tra funzionari particolarmente esperti che afferiscono alle Università facenti parte del Consorzio.
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo; redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

GESTIONE FINANZIARIA
Art. 10

L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
L’Assemblea delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal. Presidente del Consorzio, contenente, fra l’altro, il programma delle attività scientifiche.
Entro il 30 aprile dell’anno successivo, l’Assemblea approva il conto consuntivo contenente, fra l’altro, la relazione delle attività svolte nell’esercizio immediatamente scaduto, presentato all’Assemblea stessa dal Presidente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati alle Università consorziate per conoscenza, nei quindici giorni successivi alle scadenze.

PERSONALE
Art. 11

Il Consorzio potrà avvalersi di personale all’uopo reclutato ovvero messo a disposizione dalle Università consorziate. I relativi oneri sono a carico del Consorzio.

DURATA E RECESSO
Art. 12

La durata del Consorzio è fissata in 30 (trenta) anni e potrà essere prorogata dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
È ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario.
Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso.

SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Art. 13

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell’Assemblea. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione, ivi inclusa la regolazione di tutte le pendenze assunte per effetto del precedente articolo 10, sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro apporto effettivo.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Art. 14

Previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne sancisca mano a mano la necessità, potranno essere adottati regolamenti di esecuzione di questo statuto, in particolare nelle seguenti materie:
1. il regolamento del «Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert»;
2. il regolamento organico e del personale e l’ordinamento dei servizi;
3. il regolamento di amministrazione e contabilità;
4. il regolamento di funzionamento degli organi;
5. il regolamento delle Sezioni e delle Unità del Consorzio.

NORMA FINALE
Art. 15

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme dettate dal Codice civile in tema di consorzio con rilevanza esterna.

NORMA TRANSITORIA
Art. 16

Il Consiglio continua ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di approvazione delle presenti modificazioni statutarie sino alla costituzione dell’Assemblea a seguito della nomina, entro sei mesi, dei rappresentanti di cui all’art. 5 bis.

* Lo Statuto è pubblicato con atto per notar Carmine Cecere di Roma del 30 novembre 2011, rep. n. 558, racc. n. 285 (reg. il 2 dicembre 2011, n. 23579, serie 1T) secondo le modifiche stabilite dal Consiglio Direttivo alla versione originaria pubblicata con atto per notar Aponte di Napoli del 12 ottobre 1998, rep. n. 4191, racc. 1501, come modificata con successiva deliberazione pubblicata anch’essa con atto per notar Aponte di Napoli del 27 febbraio 1999, rep. n. 4489, racc. 1609.

REGOLAMENTI

***

REGOLAMENTO MISSIONI e RIMBORSI SPESE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ispirato ai principi di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa, disciplina:

a. lo svolgimento delle missioni ed il relativo trattamento economico del personale del Consorzio Gérard Boulvert, dei suoi collaboratori nonché dell’eventuale personale dipendente;

b. il rimborso spese dei soggetti esterni al Consorzio.

Articolo 2

Definizioni

1. Per missione s’intende l’attività svolta nell’ambito delle finalità istituzionali del Consorzio, al di fuori della sede dello stesso, sia sul territorio nazionale che su quello estero.

2. Per rimborso spese s’intende l’erogazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati secondo quanto specificato nel presente regolamento, nonché dalle norme legislative e/o regolamentari applicabili al Consorzio e vigenti all’epoca della missione.

3. Per personale si intendono: i componenti del Consiglio Direttivo, quelli del Comitato Scientifico Internazionale, i collaboratori e i soggetti esterni al Consorzio di cui all’art. 4.

Articolo 3

Autorizzazione

1. L’autorizzazione a compiere la missione deve risultare da apposito atto scritto firmato prima che essa abbia inizio. Viene data, su richiesta dell’interessato inoltrata anche per via telematica o a seguito di incarico, previa verifica della disponibilità di copertura della relativa spesa e della connessione fra l’oggetto della missione e le finalità per cui i fondi sono stati stanziati. L’autorizzazione è necessaria, al fine di garantire la copertura assicurativa, anche qualora sia previsto che le spese di missione siano rimborsate da terzi. L’autorizzazione alla missione è disposta dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo delegato.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo in luogo dell’autorizzazione, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la necessità di compiere la missione.

3. Le missioni del personale di durata superiore a 30 giorni devono essere espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

5. Dal provvedimento deve risultare:

● nome e cognome;

● qualifica e rapporto con il Consorzio;

●località di missione;

● giorno ed ora presunta di inizio e fine missione;

● esaustiva descrizione dell’oggetto della missione;

● mezzo di trasporto usato, con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari;

● fondo sul quale deve gravare la spesa.

6. Della veridicità e completezza dei dati forniti nell’atto di autorizzazione sono responsabili coloro che lo sottoscrivono, ciascuno per la parte di propria competenza.

7. L’autorizzazione a compiere una missione non comporta automaticamente la liquidazione della stessa, qualora non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

8. Ai fini della liquidazione dei rimborsi di missione e delle eventuali indennità è necessario produrre, a cura dell’interessato, l’attestato di partecipazione ove previsto, oppure ogni altro documento comprovante l’attività oggetto della missione. Nell’eventualità che non sia possibile rinvenire tali documenti l’interessato deve produrre, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva, soggetta agli accertamenti di rito previsti dal DPR. 445/2000.

9. Si può prescindere dall’autorizzazione preventiva nel caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della missione. In questi casi l’autorizzazione deve essere comunque richiesta, con i mezzi disponibili, in tempi successivi ed è soggetta a ratifica.

Articolo 4

Soggetti esterni

1. Per soggetti esterni al Consorzio si intendono:

a.i borsisti, dottorandi, specializzandi e titolari di assegni di ricerca presso le Università consorziate, assimilabili al gruppo B della tabella allegata;

b. i lavoratori parasubordinati del Consorzio, assimilabili al gruppo B della tabella allegata;

c. i soggetti esterni inseriti formalmente in progetti di ricerca e/o didattica, assimilabili al gruppo B della tabella allegata;

2. Tra i soggetti esterni rientrano inoltre:

a. gli esperti italiani e stranieri chiamati a tenere seminari, conferenze e convegni, ai quali è riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell’eventuale Ateneo di provenienza altrimenti assimilabili al gruppo A della tabella allegata;

b. visiting professors e/o researchers appartenenti ad Università straniere o ad altri enti di ricerca ai quali è riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell’Ente di provenienza altrimenti assimilabili al gruppo A della tabella allegata;

c. Il personale delle Università consorziate invitato a coadiuvare l’attività degli organi istituzionali del Consorzio.

Articolo 5

Imputazione della spesa

1. Le spese per le missioni gravano sui fondi disponibili del Consorzio. Lo scopo per cui la missione è effettuata deve essere attinente alla destinazione dei fondi impiegati.

2. È consentita l’imputazione dei rimborsi relativi alla missione anche su più fondi, purché sia sempre verificabile la compatibilità tra l’oggetto della missione e la finalizzazione di ogni fondo.

Articolo 6

Durata della missione e distanza dalla sede di servizio

1.1. Il diritto al rimborso delle spese si acquisisce quando la missione si prolunghi per almeno 4 ore in località distanti più di 10 km dalla sede del Consorzio.

2. Sono esclusi dal presente regolamento gli spostamenti all’interno del Comune di Napoli.

3. La durata della missione deve essere strettamente limitata a quella richiesta dalla prestazione e dai tempi necessari per lo svolgimento della stessa.

Articolo 7

Anticipazione spese di missione

1. Il personale incaricato di una missione di durata superiore a 24 ore ha facoltà di richiedere un’anticipazione sulle spese da sostenere, presentando richiesta almeno 15 giorni prima dell’inizio della missione. Tale anticipazione è pari al 75% delle spese complessive previste per la missione, calcolate tenendo conto delle spese di viaggio e alloggio.

2. Una volta effettuata la missione, il personale che ha ottenuto l’anticipazione della spesa, è tenuto a far pervenire al Consorzio, entro 30 giorni dalla fine della missione, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della stessa.

Articolo 8

Rimborso spese

1. Il rimborso delle spese avviene dietro presentazione dei documenti originali. Ai fini della liquidazione del trattamento economico di missione o del rimborso spese è necessario produrre, a cura dell’interessato, una dichiarazione in cui siano specificati, destinazione, giorno e ora di inizio e fine della missione.
I limiti massimi rimborsabili per spese di trasporto, vitto e alloggio ed altro, in relazione alla qualifica del richiedente, sono indicati nelle tabelle allegate

2. In caso di acquisto «on-line» occorre che il documento presentato a rimborso sia intestato al richiedente, accompagnato da una dichiarazione attestante che la spesa è stata effettivamente pagata, che si impegna a non richiedere rimborso a terzi e a riversare il relativo ammontare nel caso in cui gli organi preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile non ritenessero idonea tale dichiarazione.

3. La presentazione di copie, duplicati o dichiarazioni rilasciate da agenzie turistiche, non dà in alcun modo diritto al rimborso delle spese se non corredata, in caso di furto dalla denuncia all’autorità competente, in caso di smarrimento da copia conforme all’originale con allegata autodichiarazione di smarrimento rilasciata ai sensi del DPR. 445/2000 ovvero adeguata attestazione di norma rilasciata dall’erogatore del servizio.

4. Si può prescindere dalla presentazione della documentazione in originale qualora questa debba essere depositata presso altro soggetto che concorre al rimborso delle spese. In questo caso la documentazione può essere presentata in fotocopia firmata dall’interessato con l’indicazione del soggetto presso cui è reperibile l’originale e dell’importo eventualmente rimborsato da quest’ultimo.

5. Sono rimborsabili i costi di agenzia fino al massimo stabilito nella tabella allegata, documentati da regolare fattura o ricevuta fiscale riferita esplicitamente al servizio prestato.

6.Per i rimborsi delle spese pagate in valuta straniera si applica il tasso di cambio medio riferito al periodo in cui è avvenuta la spesa.

Articolo 9

Rimborso delle spese di trasporto

1. Il personale inviato in missione, ove non sia stato formalmente autorizzato ad avvalersi di mezzi di trasporto straordinari, è tenuto ad usare il mezzo ordinario.

2. Non è ammesso il rimborso di multe, sanzioni, penali.

3 .Sono mezzi di trasporto ordinari: il treno e gli altri mezzi di regolare servizio di linea, quali aereo, nave, autobus urbano ed extraurbano, ovvero servizi di trasporto collettivo da/per gli aeroporti, taxi (limitatamente ai tragitti urbani).

3.a. Treno
È ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei documenti originali. In caso di acquisto «on-line» occorre il biglietto elettronico intestato al richiedente con la dichiarazione prevista all’art. 8 comma 2.
Spetta anche il rimborso per l’eventuale pernottamento in relazione alla categoria di appartenenza come da tabella allegata al presente regolamento.
3.b. Aereo
È ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei documenti e le relative carte d’imbarco. In caso di biglietti aerei acquistati «on-line», occorre il biglietto elettronico/conferma di prenotazione intestato al richiedente, con la dichiarazione prevista all’art. 8 comma 2, e le relative carte d’imbarco originali. Il biglietto elettronico deve essere intestato al richiedente con indicata la tratta percorsa, l’importo e la data di viaggio.
In caso di utilizzo del trasporto aereo è ammesso, su presentazione di regolare polizza, il rimborso della spesa di un’assicurazione sulla vita, per l’uso dei mezzi stessi.
3.c. Trasporto marittimo
È ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei documenti, secondo le classi spettanti in ferrovia ed eventuali oneri per prenotazione e tasse. In caso di acquisto «on-line» occorre il biglietto elettronico intestato al richiedente con la dichiarazione prevista all’art. 8 comma 2. Spetta anche il rimborso per l’eventuale pernottamento in relazione alla categoria di appartenenza, ove applicabile, come da tabella allegata al presente regolamento.
3.d. Mezzi di trasporto urbano ed extraurbano (a titolo esemplificativo: navetta, bus, tram, metro, …)
È consentito il rimborso delle spese di viaggio per trasporti pubblici urbani nelle località di missione, previa presentazione dei documenti di spesa originali secondo le forme correnti di distribuzione dei biglietti. Se i biglietti di viaggio urbano o extraurbano sono privi del prezzo, occorre allegare una stampa aggiornata scaricabile dal sito internet dell’azienda di trasporti. Sono rimborsabili carnet di viaggio, biglietti giornalieri, pluri-giornalieri o multipli nei casi in cui sia dimostrabile l’economicità per l’Amministrazione.
3.e. Taxi
L’uso del taxi, sia in Italia che all’estero, è consentito nell’area urbana di svolgimento della missione nel limite massimo giornaliero stabilito nella tabella allegata. Il rimborso è ammesso anche per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all’estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni, entro i limiti giornalieri stabiliti nella tabella allegata, e deve essere supportato da apposito documento contenente, in ogni caso, la data, il tragitto, l’importo pagato.
Il rimborso delle spese per l’utilizzo del taxi in tragitti extra-urbani, sia in Italia che all’estero, può essere liquidato dietro presentazione di richiesta scritta adeguatamente motivata solo per le seguenti fattispecie:

● in caso di totale mancanza di mezzi pubblici utili al raggiungimento della località di destinazione;

● in caso di sciopero dei mezzi pubblici;

● in caso risulti economicamente più conveniente;

● in caso di particolari esigenze di servizio da specificare.

Il costo della corsa deve essere supportato da apposito documento conforme alla normativa del luogo ove si fruisce del servizio: in ogni caso, il rimborso non può eccedere il limite giornaliero stabilito nella tabella allegata, fatte salve particolari esigenze di servizio o cause eccezionali che devono essere debitamente giustificate.

4. Sono considerati mezzi straordinari, il cui uso va sempre preventivamente autorizzato e comunque motivato e documentato dettagliatamente: a. il mezzo proprio; b. i mezzi noleggiati.

4.a. il mezzo proprio;

b. i mezzi noleggiati

4.a) Mezzo proprio
L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, è subordinata al rilascio di una dichiarazione che il mezzo di trasporto è in regola e conforme alla normativa del Codice della Strada ed in cui si solleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.
L’uso del mezzo proprio può essere autorizzato solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

● quando risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari. La convenienza economica deve essere dimostrata dal richiedente raffrontando la spesa globale che si sosterrebbe (spese di viaggio, eventualmente vitto e/o alloggio) in caso di utilizzo dei mezzi ordinari e quella equivalente per le stesse voci derivante dall’utilizzo del mezzo proprio;

● quando il luogo della missione non è servito da ferrovia, né da altri mezzi ordinari di linea o l’orario dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione;

● quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità documentata o, quantomeno, dichiarata in forma circostanziata, di raggiungere rapidamente il luogo della missione e/o rientrare in sede con urgenza;

● quando debbano essere trasportati materiali delicati, pesanti o ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio.

Non è prevista una indennità chilometrica per l’uso del mezzo proprio ma il solo rimborso delle spese vive sostenute (carburante, pedaggi autostradali, le spese di parcheggio o garage) se debitamente documentate e funzionali all’interesse pubblico dello svolgimento della missione. Il rimborso del carburante sarà effettuato con riferimento all’effettivo consumo in base ai chilometri percorsi e al prezzo unitario dello stesso.
Qualora il pagamento del pedaggio avvenga con l’utilizzo del Telepass, la spesa dovrà essere documentata con la presentazione della relativa fattura elettronica o di estratto conto web, in quest’ultimo caso deve essere effettuata la dichiarazione prevista all’articolo 8 comma 2.

4.b) Mezzo noleggiato

Per l’utilizzo del mezzo noleggiato l’autorizzazione è concessa solo in presenza delle stesse motivazioni del mezzo proprio. Al personale autorizzato si rimborsano le spese documentate connesse con l’utilizzo del mezzo (pedaggi autostradali, ricevuta carburante, parcheggio o garage fino a un massimo giornaliero stabilito nella tabella allegata, e spese per conducente aggiuntivo, se anch’egli autorizzato a compiere la stessa missione) dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale originale.
Quanto alle spese per conducente aggiuntivo autorizzato a compiere la stessa missione si intendono le spese che egli sostiene sempre per la guida dell’automezzo, ossia spese per carburante, garage, parcheggio e pedaggi autostradali.

Nel caso di uso del mezzo noleggiato senza preventiva autorizzazione non si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.

Articolo 10

Rimborso spese di vitto e pernottamento

1. Le missioni svolte sia sul territorio nazionale che estero danno diritto al rimborso delle spese di vitto e pernottamento sostenute e documentate.
2. Il rimborso delle spese di vitto e pernottamento è effettuato per via analitica dietro presentazione dei documenti originali delle spese sostenute.

a) Vitto
Il limite al rimborso giornaliero per i pasti è specificato nelle tabelle allegate.
Il rimborso è erogato soltanto dietro presentazione di fattura o della ricevuta fiscale. Sono ammessi anche scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi dei precedenti, come consentito dalla vigente normativa fiscale sulla certificazione dei corrispettivi, purché dagli stessi si evinca il tipo di esercizio, comunque abilitato alla ristorazione o alla vendita di generi alimentari, che fornisce il servizio. Lo scontrino fiscale è rimborsabile a condizione che contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, la qualità e la quantità delle operazioni. È prevista l’autocertificazione di scontrino «non parlante» fino a un massimo stabilito nella tabella allegata.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero avviene con modalità equivalenti rispetto alle missioni svolte in Italia. Nei paesi ove la normativa vigente consente il rilascio di documentazione cartacea non valida ai fini del rimborso secondo la normativa italiana, il beneficiario deve accompagnare detto documento con una dichiarazione nella quale si attesta tale circostanza e che tali titoli riguardano spese, ammissibili, effettivamente sostenute.
b) Pernottamento
Le spese di pernottamento sono rimborsate nei limiti indicati nella tabella allegata al presente regolamento.
È ammesso il rimborso della camera doppia uso singola, mentre nel caso sia utilizzata la camera doppia, non sarà rimborsata la parte dell’importo indicata in fattura a carico della seconda persona; qualora detto importo non sia chiaramente specificato, sarà rimborsata la metà dell’importo in fattura.
Le spese di pernottamento possono includere anche la prima colazione, la mezza pensione o la pensione completa. Nel caso di mezza pensione i limiti di rimborso delle eventuali altre spese di vitto dovranno essere dimezzati. Nel caso di pensione completa non si ha diritto al rimborso di altre spese di vitto.
Se non incluso nel costo del pernottamento può essere ammesso il rimborso della prima colazione: la relativa spesa concorre al raggiungimento del limite previsto per il rimborso delle spese di vitto di cui all’Allegato.
È consentito il rimborso delle spese di pernottamento in residenza o appartamento per soggiorni superiori a 3 giorni in Italia e 10 all’estero se risulta economicamente più conveniente rispetto al costo medio degli alberghi nella medesima località, da dimostrare preventivamente in sede di autorizzazione. In tal caso deve essere presentata al rimborso quietanza di locazione conforme alla pertinente normativa fiscale (per soggiorni superiori ai 30 giorni è necessario allegare anche il contratto).
In caso di acquisto «on-line» occorre la ricevuta elettronica intestata al richiedente con la dichiarazione prevista all’art. 8 comma 2.
Sono rimborsabili le eventuali tasse turistiche o di soggiorno incluse obbligatoriamente nei costi di pernottamento.
Non sono ammesse a rimborso spese sostenute per eventuali servizi accessori (bar, servizi personali, telefono, ecc.) ad eccezione della connessione internet per un massimo giornaliero stabilito nella tabella allegata.

Articolo 11

Trattamento alternativo di missione

1. Il personale può richiedere preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in solo caso di missioni all’estero superiori ad un giorno, inclusive del viaggio, la corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma, come determinata nell’allegata tabella C, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione di cui all’articolo 10 del presente regolamento.
2. La quota di rimborso non compete qualora il personale fruisca di alloggio a carico del Consorzio, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri.
In tale caso competono unicamente i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto se non prestato gratuitamente dal Consorzio o da terzi, come determinati dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento.
3. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e fino al massimo del 90 per cento della somma di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di quota di rimborso, una ulteriore somma pari alla metà di quelle determinate nell’allegata tabella relativamente al periodo di continuazione. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di alloggio a carico del Consorzio, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri e circa la concessione delle spese di viaggio.
5. Nel caso di fruizione della quota di rimborso di cui al presente articolo, non compete alcun rimborso per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della missione svolta.

Articolo 12

Altre spese

a) Iscrizioni
Sono rimborsabili tutte le spese documentate sostenute per l’iscrizione a convegni e a seminari, ivi comprese le eventuali quote di associazione all’ente organizzatore. Qualora la quota d’iscrizione sia comprensiva del vitto e/o del pernottamento, occorre esporre il dettaglio delle prestazioni e la corrispondente spesa nel documento presentato al rimborso. In mancanza di tale dettaglio, sarà cura del richiedente, farsi rilasciare dall’ente stesso o dalla segreteria organizzativa una dichiarazione integrativa.
 b) Visti consolari
E' consentito il rimborso dell’intero ammontare delle spese per i visti consolari e delle spese di intermediazione.
c) Vaccinazioni
E' consentito il rimborso delle eventuali spese per vaccinazioni previste per il Paese di destinazione ed effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 13

Missioni autorizzate e non effettuate

1. In caso di missioni autorizzate e non più effettuate per cause di forza maggiore debitamente documentate o eventuali eventi fortuiti non definibili, possono essere rimborsate quelle spese già sostenute che non sono restituite da chi le ha incassate oppure le eventuali penali applicate al rimborso da parte di terzi. Sarà cura dell’interessato dimostrare di aver fatto tutto il possibile per poterne ottenere il rimborso mediante l’esibizione delle tempestive comunicazioni a chi di competenza dell’impossibilità a compiere la missione

Articolo 14

Convenzioni

1. Il Consorzio può stipulare convenzioni con agenzie, società alberghiere o di ristoro, società di autonoleggio, società che gestiscono trasporti allo scopo di ottenere condizioni più favorevoli per i servizi offerti, dandone adeguata comunicazione sia ai dipendenti che alle strutture amministrative.

Articolo 15

Controllo economico della spesa

1. In base al principio del controllo economico della spesa, il Responsabile del Consorzio potrà autorizzare anche il rimborso di particolari spese di viaggio e alloggio che per loro natura non sono disciplinate nel presente regolamento, ma che consentono un evidente risparmio documentato per il Consorzio.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme nel tempo vigenti.

2. Le autocertificazioni richieste possono essere presentate in forma cumulata purché in modo dettagliato e tale da permettere gli eventuali accertamenti di rito previsti dal DPR. 445/2000.

3. L’entrata in vigore del presente regolamento comporta l’immediata efficacia di tutte le norme in esso contenute e l’abrogazione di tutte le precedenti disposizioni in materia adottate dal Consorzio Gérard Boulvert.